Assicurazioni

Con Caldana International si viaggia tranquilli

Per quanto riguarda i viaggi all'estero, ci atteniamo alle indicazioni fornite sul sito VIAGGIARE SICURI.

Ci riserviamo comunque di adeguare le norme di sicurezza, attenendoci sempre alle indicazioni dettate dal governo.

CALDANA INTERNATIONAL TOURS SRL in collaborazione con Frigo Assicurazioni, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per la tutela di tutti i propri Clienti Viaggiatori, dei specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti.


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GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO: FILO DIRETTO TRAVEL
FACOLTATIVA E A PAGAMENTO


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  1. ANNULLAMENTO ALL INCLUSIVE (condizioni di assicurazione) 
  2. ANNULLAMENTO ALL INCLUSIVE  (estratto)
  3. INTEGRAZIONE ALL RISK 
     

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia “Annullamento Viaggio”, stipulando la polizza FILO DIRETTO TRAVEL, che rimborsa le penali trattenute dal Tour Operator.

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa indenizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:

  • • decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

  • • danni materiali all’abitazione, allo studio o all’Impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari, che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
  • • impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
  • • guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
  • • citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
  • • furto dei documenti dell'Assicurato necessari all’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
  • • impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
  • • impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
  • • impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
  • • impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
 

ART. 5.2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 10.000,00 (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili ed i visti).
Sono sempre esclusi dal risarcimento gli importi versati per premi assicurativi.
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell'Assicurato lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell'Assicurato verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:

Giorni tra evento e data partenza Franchigia
da 0 a 10 € 200,00
da 10 a 30 € 180,00
oltre 30 € 150,00

 

ART. 5.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On–Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On–Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 5.2.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24:00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
 

IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

 

ART. 5.4 - IMPEGNO DELL'IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.

 

ART. 5.5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 5.1 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.

 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
OGGETTO: L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.

 

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. ll rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni
via telefono al numero verde 800894124
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

 

MODALITA' DI ADESIONE ALLA GARANZIA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento, in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, di un supplemento da aggiungere al costo del viaggio.

 

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale.
Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili cliccando sui loghi sotto riportati o desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.


Scaricate la versione completa del contratto di assicurazione facoltativa contro l'annullamento
(Annullamento Viaggio: Pagina 4, Sezione 5):

Per quanto riguarda i viaggi all'estero, ci atteniamo alle indicazioni presenti sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/